Art. 1.

      1. Sono nominati consiglieri comunali onorari, nei comuni ove hanno ricoperto la carica di sindaco, tutti coloro i quali, avendo espletato tale funzione, possiedono i requisiti per essere consiglieri comunali.
      2. La nomina a consigliere comunale onorario, al termine del mandato di sindaco, è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di documentata istanza del soggetto interessato.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, sono nominati consiglieri comunali onorari coloro che hanno già ricoperto la carica di sindaco, previa domanda corredata da certificazione che attesta la sussistenza delle condizioni per la nomina.